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Il rispetto della normativa per l'impiego dei radiografici in odontoiatria. Questi i principali


Gli obblighi di legge per i detentori di apparecchi Rx fanno riferimento principalmente a due norme il dlgs 230/95 e Dlgs 187/00, per fortuna le norme sono nazionali e le regioni non hanno competenza in materia e non possono modificare i testi normativi. Tuttavia bisogna tenere conto che le ASL (ATS) sono organi ispettivi espressione delle regioni e il loro intervento di controllo si basa sulle differenti interpretazioni che ogni regione, anzi quasi ogni provincia o ufficio ASL, dà della normativa.

Di fatto le attuali misure di prevenzione previste da dette norme assicurano l'assoluta tranquillità degli operatori e dei pazienti. A conferma di ciò vi è la assoluta mancanza di danni da radiazione denunciati all'INAIL da parte del settore odontoiatrico, inoltre ove effettuato il controllo dosimetrico (attività non obbligatoria nel settore odontoiatrico) si è rilevato la costante negatività nelle verifiche. Per quanto limitato resta comunque da non dimenticare un rischio potenziale che consiste in danni probabilistici a insorgenza tardiva di effetti genetici sulla prole o di neoplasie maligne.

Veniamo quindi ai principale obblighi imposti dalla normativa:

  • La prima attività da compiere è quella di nominare un esperto, tale nomina dovrà essere inviata alla direzione territoriale del lavoro competente. Qualora l'Esperto qualificato sia abilitato dopo il luglio 2000, è necessario nominare anche un Esperto in Fisica Medica che si occuperà dei controlli di qualità;

  • 30 giorni prima della detenzione degli apparecchi radiologici dovrà essere inviata a ASL, DTL, ARPA e VF una comunicazione preventiva di pratica correlata di benestare preventivo redatto dall'esperto qualificato;

  • Effettuare i controlli di sorveglianza fisica e i controlli di qualità prima della messa in esercizio degli apparecchi e successivamente con cadenza periodica. Sulla periodicità si potrebbe aprire una lunga discussione, non esiste alcuna norma di legge che indichi in modo preciso la frequenza delle prove, prassi locali e linee guida internazionali sono talvolta discordanti. Credo sia comunque opportuno un controllo almeno biennale su endorali e OPT e almeno annuale sulle apparecchiature 3d Cone Beam;

  • Individuare e limitare gli ambienti in cui sussistono rischi da radiazioni;

  • Predisporre norme interne di protezione e sicurezza e controllare che tali norme siano rispettate;

  • Informare i lavoratori sui rischi connessi;

  • Evidenziare il pericolo di esposizione per donne in gravidanza;

  • Nominare un medico radiologo responsabile delle apparecchiature radiologiche, in tutti gli ambulatori in cui l'esercente (il titolare) non è abilitato a svolgere l'indagine clinica;

  • Aggiornare la documentazione in seguito alla sostituzione o all'istallazione di un nuovo apparecchio;

  • Denunciare all'INAIL per assicurazione infortuni sul lavoro;

  • Obbligo di aggiornamento formativo quinquennale per gli odontoiatri (dai 5 anni dal conseguimento della laurea)

Altri obblighi sono previsti dalla normativa vigente, anche in relazione al tipo di struttura ed al tipo di apparecchi.



FONTE: http://www.odontoiatria33.it/cont/normative/contenuti/14634/rispetto-della-normativa-limpiego-radiografici-odontoiatria.asp

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