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Controlli dei Nas su studi e ambulatori in possesso di Tc volumetriche Cone Beam. Utili precisazioni


Da qualche settimana sono in corso numerosi controlli da parte dei Nas verso gli studi e ambulatori odontoiatrici in possesso di CBCT, controlli sollecitati da segnalazioni di mancato rispetto delle della normativa per il corretto impiego delle TC volumetriche.

Scopo di queste ispezioni sarebbe quello di valutare, principalmente attraverso l'analisi dei consensi informati, se l'attività radiodiagnostica rispetta i confini della complementarità.

Come è noto l'odontoiatra può effettuare attività radiodiagnostica complementare in rispetto a quanto definito dell'art. 2 del Dlgs. 26.5.2000 n. 187 secondo cui tali pratiche sono: "attività di ausilio diretto al medico chirurgo specialista o all'odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all'espletamento della procedura specialistica".

"Le raccomandazioni ministeriali del 29 maggio 2010 -spiega ad Odontoiatria33 Massimo Di Gennaro, responsabile autorizzazioni sanitarie AQS Italia - individuano in modo inequivocabile le condizioni di esercizio della pratica complementare, ponendo particolare attenzione all' utilizzo della TC volumetrica Cone beam, quest'ultima considerata attività tipica della specialistica radiologica e che, solo eccezionalmente, può essere utilizzata in regime di attività radiodiagnostica complementare; Tali eccezioni vengono individuate principalmente nella contestualità e nella indilazionabilità dell'utilizzo degli apparecchi radiodiagnostici rispetto all'attività specialistica"

"In pratica -sintetizza Di Gennaro- l'utilizzo della TC Cone Beam è di norma di competenza del radiologo ma può essere ammesso l'utilizzo da parte dell'odontoiatra in radiodiagnostica complementare, purché sia svolta contestualmente alla prestazione specialistica stessa, sia ad essa direttamente riconducibile e risultare non dilazionabile in tempi successivi".

Sull'argomento interviene anche ANDI che ricorda come "solo circa il possesso e l'utilizzo del Cone Beam vi sia l'obbligo di preventiva acquisizione del consenso informato scritto da parte del paziente".

Consenso informato che, si legge sul documento ministeriale del 29 maggio 2010, deve essere in modo facilmente comprensibile e chiaro portati a conoscenza del paziente i rischi connessi all'esposizione a fronte dei benefici attesi; il documento deve altresì contenere una relazione clinica a motivazione dell'effettuazione dell'esame e le altre informazioni riguardanti la giustificazione della pratica e l'indicazione della dose che verrà somministrata. Una copia del consenso informato, sottoscritta dal paziente, dovrà essere consegnata, controfirmata dal medico specialista o dall'odontoiatra, allo stesso paziente, quale utile promemoria in relazione ad altri possibili accertamenti radiologici; l'originale dovrà essere conservato agli atti dal medico specialista o dall'odontoiatra per almeno 5 anni.

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