RENTRI: il registro per la tracciabilità dei rifiuti che riguarda anche gli studi
Adempimenti

RENTRI: il registro per la tracciabilità dei rifiuti che riguarda anche gli studi

Il nuovo obbligo per chi produce rifiuti pericolosi, inclusi studi monoprofessionali e STP

AQS ItaliaGiugno 20262 min di lettura

La gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è un tema tecnico e delicato, spesso sottovalutato. Con l'introduzione del RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, si completa la digitalizzazione della gestione dei rifiuti in Italia, e l'adempimento riguarda anche le piccole strutture sanitarie.

Chi è coinvolto

L'obbligo di iscrizione al RENTRI riguarda tutti i produttori di rifiuti pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti e dal tipo di organizzazione. Sono quindi interessati anche i liberi professionisti, gli studi medici e dentistici monoprofessionali e le società tra professionisti (STP) monospecialistiche che producono rifiuti pericolosi, pur essendo esonerati dalla tenuta dei registri di carico e scarico.

Il riferimento normativo è l'articolo 188-bis, comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006, con le modalità operative definite dall'articolo 13 del DM 59/2023. La finestra di registrazione per questa categoria di soggetti si è aperta il 15 dicembre 2025 e si è chiusa il 13 febbraio 2026.

Cosa fare se non si è ancora provveduto

Chi non avesse completato l'iscrizione nei termini dovrebbe verificare quanto prima la propria posizione, perché la tracciabilità dei rifiuti è un ambito presidiato dai controlli e le irregolarità nella gestione dei rifiuti pericolosi possono comportare sanzioni significative. Possiamo aiutarti a verificare se la tua struttura rientra nell'obbligo, completare l'iscrizione al portale e impostare la corretta gestione documentale dei rifiuti.

Hai bisogno di supporto su questo tema?

Il team AQS Italia segue strutture sanitarie in tutta Italia. Raccontaci la tua situazione, ti diciamo come metterti in regola.

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Questo articolo ha finalità informative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce una valutazione specifica del caso concreto.