Radiologia complementare: divieto di refertazione per conto terzi
Radioprotezione

Radiologia complementare: divieto di refertazione per conto terzi

L'interpretazione delle immagini resta responsabilità dell'odontoiatra

Massimo Di GennaroGennaio 20232 min di lettura

La normativa italiana stabilisce che le attività radiologiche complementari non possono essere effettuate per conto terzi e che non possono essere redatti né rilasciati referti radiologici. Lo ribadisce l'articolo 159 comma 13 del D.Lgs. 101/2020.

Nell'attività complementare odontoiatrica non segue mai il referto redatto dal medico specialista in radiodiagnostica, perché l'interpretazione delle immagini rimane nella sola ed esclusiva responsabilità dell'odontoiatra che ha condotto l'indagine in attività complementare. L'odontoiatra è responsabile anche della dose erogata, della relativa comunicazione e della conservazione delle immagini, che deve menzionare nella cartella clinica del paziente.

Qualsiasi refertazione da parte di un radiologo in attività odontoiatrica monospecialistica sarebbe considerata esercizio abusivo e violazione della normativa sulla complementarità.

Cosa è consentito

Nello studio e nell'ambulatorio odontoiatrico monospecialistico sono consentite solo le attività radiologiche che costituiscono un valido ausilio diretto e immediato per il medico specialista, attività che siano contestuali, integrate e indilazionabili rispetto allo svolgimento di specifici interventi propri della disciplina.

Resta l'obbligo per l'odontoiatra di consegnare l'iconografia completa al paziente, corredata da una valutazione clinica (che non è una refertazione) e comprensiva del dato di dose al paziente (DAP) per necessità comparative o medico-legali, come previsto dall'articolo 161 comma 2.

Le sanzioni

In sintesi, la radiologia complementare in odontoiatria non prevede referti e l'interpretazione delle immagini è di competenza dell'odontoiatra. La refertazione da parte di un radiologo violerebbe i principi della complementarità. La sanzione prevista per questa contravvenzione è una pena detentiva fino a un anno e un'ammenda fino a 60.000 euro, secondo il D.Lgs. 101/2020.

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Questo articolo ha finalità informative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce una valutazione specifica del caso concreto.