Smart working: dal 2026 l'informativa sulla sicurezza diventa obbligo sanzionato
Sicurezza sul lavoro

Smart working: dal 2026 l'informativa sulla sicurezza diventa obbligo sanzionato

Cosa cambia con la Legge 34/2026 e il nuovo comma 7-bis dell'art. 3 del D.Lgs. 81/2008

AQS ItaliaAprile 20263 min di lettura

Chi ha lavoratori in smart working deve sapere che dal 7 aprile 2026 le regole sono cambiate. L'obbligo di consegnare un'informativa scritta sui rischi connessi al lavoro agile esisteva già, previsto dall'articolo 22 della Legge 81/2017, ma fino a oggi la sua mancata consegna non comportava sanzioni dirette nel Testo Unico sulla sicurezza. Era, di fatto, un adempimento spesso trascurato.

La Legge 11 marzo 2026 n. 34, la cosiddetta Legge annuale per le piccole e medie imprese, ha colmato questo vuoto. Con l'articolo 11 ha inserito il nuovo comma 7-bis all'articolo 3 del D.Lgs. 81/2008, rendendo l'informativa un obbligo presidiato da sanzioni penali.

Cosa prevede la nuova norma

Quando il lavoro agile si svolge in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro (tipicamente l'abitazione del dipendente), il datore deve assicurare l'assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con questa modalità, in particolare quelli legati all'uso dei videoterminali, consegnando con cadenza almeno annuale un'informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

L'informativa deve individuare i rischi generali e i rischi specifici connessi alla modalità agile: non solo il classico rischio da videoterminale, ma anche gli aspetti ergonomici, il tecnostress, la difficoltà di disconnessione e l'uso corretto di dispositivi mobili e portatili. Deve inoltre indicare le misure di prevenzione predisposte dal datore.

Le sanzioni

La novità che pesa di più riguarda le conseguenze. La legge ha modificato l'articolo 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008, inserendo la mancata consegna dell'informativa tra le fattispecie punite con l'arresto da due a quattro mesi oppure con l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. La sanzione scatta non solo per la mancata consegna iniziale, ma anche per il mancato rinnovo annuale, ed è direttamente contestabile dagli organi di vigilanza in sede di ispezione.

L'obbligo si applica a tutte le imprese, non solo alle PMI, indipendentemente dal numero di dipendenti, e vale anche per un solo giorno di lavoro agile formalmente accordato.

Cosa fare adesso

Consegnare l'informativa non esaurisce gli obblighi sullo smart working: restano la valutazione dei rischi e l'aggiornamento del DVR con una sezione dedicata al lavoro agile, la formazione dei videoterminalisti, la sorveglianza sanitaria e l'accordo individuale da comunicare al Ministero del Lavoro. Possiamo aiutarti a mappare i lavoratori in smart working, redigere l'informativa adatta a ciascun profilo e impostare il rinnovo annuale con consegna tracciabile.

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Questo articolo ha finalità informative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce una valutazione specifica del caso concreto.